Il libretto di famiglia non può essere utilizzato per le prestazioni occasionali del settore non profit. Associazioni di volontariato e senza scopi di lucro, associazioni sindacali, sportive dilettantistiche e religiose, condomini, fondazioni che non svolgono attività d'impresa sono, infatti, tenuti all'utilizzo del "contratto di prestazione occasionale" per la presenza della partita Iva, e al rispetto del compenso minimo giornaliero, che non può essere inferiore a 36 euro anche se si lavora meno di 4 ore.
Le nuove regole, quindi, incrementano i costi dell'occasionalità e penalizzano il settore non profit. La disciplina sui voucher utilizzata in precedenza, invece, distingueva gli utilizzatori dei buoni ed escludeva dal mondo delle imprese, e quindi dei possessori di partita Iva, i soggetti appartenenti a questa categoria, che potevano utilizzare i ticket con maggiore frequenza e facilità.
Maggiori chiarimenti sull'utlizzo dei due nuovi strumenti per il lavoro occasionale sono contenuti nelle Faq della Fondazione Studi e nelle circolari n.7 e n.8 dedicate rispettivamente al "contratto di prestazione occasionale" e al "libretto di famiglia".
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