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Mercoledì, 23 Agosto 2017 16:23

TFR, conferimento anche parziale ai Fondi

Per la previdenza complementare, è ora possibile che i contratti collettivi (anche aziendali) prevedano un conferimento anche minimo del TFR. L’obiettivo è quello di incrementare le destinazioni del TFR ai Fondi. E’ stata pubblicata in GU la legge n.124/17 contenente disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Ecco alcune importanti modifiche alle regole attualmente in vigore che riguardano il conferimento del TFR con modifiche al Dlgs n.252/05.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017

Legge 124/17 comma 38. 

Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono  apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In  assenza di tale indicazione il conferimento e' totale»;

b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a  ventiquattro  mesi,  le  prestazioni pensionistiche o parti di esse  siano,  su  richiesta  dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai  requisiti  per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza  e che in tal caso possano essere erogate, su  richiesta  dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento  dei  requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e  i regolamenti  delle   forme   pensionistiche   complementari   possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a  un  massimo di dieci anni»;     

c) all'articolo 14:       
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata  nel  quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni pensionistiche complementari  o  nel  maggior  periodo  eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano  le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;       

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:   
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3  del  presente  articolo,  e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme  collettive  sia in quelle individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul  medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».   39. Al fine di aumentare l'efficienza  delle  forme  pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui  all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252  del  2005,  e  successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  convoca  un  tavolo  di consultazione  cui  partecipano  le  organizzazioni  sindacali  e  le rappresentanze  datoriali  maggiormente  rappresentative  in ambito nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma  delle  medesime  forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:     

a) revisione dei requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'  dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati  alle  migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei  componenti  degli  organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonche' dei responsabili delle principali funzioni;     

b) fissazione di  soglie  patrimoniali  di  rilevanza  minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei  patrimoni  gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese  interessate, delle  categorie  dei  lavoratori  interessati  nonche'  dei   regimi gestionali;     

c) individuazione di procedure  di  aggregazione  finalizzate  ad aumentare il livello medio delle consistenze e  ridurre  i  costi  di gestione e i rischi;     
d) individuazione di forme di informazione  mirata all'accrescimento dell'educazione  finanziaria  e  previdenziale  dei cittadini e sulle forme di gestione del  risparmio  finalizzato  alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari. 

40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39  le amministrazioni  competenti  provvedono  nell'ambito  delle   risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.