Per la previdenza complementare, è ora possibile che i contratti collettivi (anche aziendali) prevedano un conferimento anche minimo del TFR. L’obiettivo è quello di incrementare le destinazioni del TFR ai Fondi. E’ stata pubblicata in GU la legge n.124/17 contenente disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Ecco alcune importanti modifiche alle regole attualmente in vigore che riguardano il conferimento del TFR con modifiche al Dlgs n.252/05.
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/2017
Legge 124/17 comma 38.
Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e' totale»;
b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale facolta' non puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6». 39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonche' dei responsabili delle principali funzioni;
b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonche' dei regimi gestionali;
c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.