L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato, in data 9 agosto 2017, la circolare n. 5/2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti, al proprio personale ispettivo, in materia di regime sanzionatorio in caso di violazioni alla normativa delle Prestazioni occasionali (libretto di famiglia e contratto di prestazione occasionale). L’Ispettorato definisce, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali.
In particolare, si fa riferimento al superamento del limite economico (2.500 euro) o del limite orario (280 ore); violazione dei divieti di cui al comma 5 (sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia) che comportano la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno ed indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. Trasformazione, però, che non si applica nel caso in cui l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione. Chiarite anche le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al comma 5, ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa". Tale casistica - si legge - integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso. Sui divieti di cui al comma 5 si specifica, inoltre, che gli stessi non trovano comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.
Descritte anche le violazioni inerenti l'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14 (sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale. L'Ispettorato chiarisce che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 17 da parte di utilizzatori, diversi dalla Pubblica Amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione” . In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 124/2004 e la sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14. Tale sanzione troverà applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo, non contenga tutti gli elementi richiesti o che tali elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato.
Il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt. 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 66/2003, il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l’applicazione di ulteriori sanzioni descritte nella circolare in questione. Forniti, infine, alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.
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