Data la forte ondata di caldo che ha colpito il Belpaese, in molti si sono chiesti se esistesse la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro a causa delle temperature. È più in generale se esistesse nella giurisprudenza italiana una norma che trattasse dell’argomento.
È necessario premettere che nel nostro ordinamento è l’articolo 2087 del Codice Civile a stabilire che è compito dell'imprenditore adottare nell'esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. “Tale principio – afferma Pasquale Staropoli, esperto di Fondazione Studi in un’intervista per Adnkronos - viene attuato nel Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro in cui si introduce il concetto di agenti fisici e di microclima, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Insomma, bisogna monitorare le temperature all'interno di un ufficio come si monitorano gli altri agenti fisici”.
Il testo, inoltre, non indica temperature precise ma esse devono essere adeguate all’organismo umano, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Per una precisa equazione si rimanda alla norma UNI-EN-ISO 7730 poiché "permette di ottenere, tramite l’inserimento di molti parametri tra cui metri quadrati, numero di persone e pc in una stanza, umidità, ventilazione, ecc. il valore di una temperatura adeguata o meno all'organismo umano", conclude l'esperto.
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