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Lunedì, 31 Luglio 2017 12:02

Tempo determinato, attenzione ai divieti

Il contratto non scade se manca la valutazione rischi

In caso di contratto a tempo determinato, il termine si ha come non apposto se il datore non ha rispettato l'obbligo di valutazione dei rischi previsto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto, il contratto, formalmente a tempo determinato, è, invece, da considerare a tempo indeterminato fin dall'inizio e il lavoratore, se lasciato a casa dopo lo spirare del termine, andrà riammesso al lavoro. Questo è quanto deciso dal Tribunale di Udine con la sentenza 105/2017 (giudice Berardi). Il Tribunale ha anche chiarito che il dipendente ha diritto ad essere risarcito, in base all' articolo 32 comma 5, della legge 183/2010, con un' indennità onnicomprensiva che copre il periodo tra la scadenza del termine e la sentenza che dichiara la conversione a tempo indeterminato del contratto.

Il giudice ha constatato la mancata produzione in giudizio, da parte della cooperativa, del documento di valutazione dei rischi .
II Tribunale, pertanto, ha stabilito che il rapporto di lavoro fosse da considerare a tempo indeterminato dall'origine, per nullità della clausola del termine. E oltre a condannare la cooperativa alla reintegra, le ha imposto di risarcire i lavoratori con un'indennità per il periodo tra la conclusione del contratto a tempo determinato e la conversione a tempo indeterminato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Divieti DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 art. 20

La normativa prevede che in alcuni casi sia vietata l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al fine di prevenire l’utilizzazione abusiva di tale tipologia di assunzione e precisamente (art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015):

  1. in caso di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
     
  2. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991), che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
     
  3. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
     
  4. da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
     

In caso di violazione dei suddetti divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato (art. 20, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015).