L'Inps, con il messaggio n. 3098 pubblicato il 25 luglio scorso, comunica di aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di aver disposto che nel computo dei redditi, in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile, gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza. Di conseguenza, in fase di acquisizione dei redditi, non si applicherà più il criterio di cassa ma gli importi arretrati dovranno essere ripartiti manualmente per anno di competenza.
La precisazione si fonda anche su quanto già precisato dalla Cassazione sull'erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito con la sentenza n. 12796/2005, in cui stabiliva che nella determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
L'Istituto nel messaggio precisa anche quali provvedimenti saranno adottati in caso di ricorso o domanda di riesame delle istanze per prestazioni di invalidità civile respinte prima della pubblicazione di questo avviso per applicazione del criterio di cassa, per le quali spetti il diritto alla prestazione applicando il nuovo orientamento.
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