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Mercoledì, 26 Luglio 2017 13:20

Liti tributarie pendenti: chiusura agevolata entro il 2 ottobre

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per fare domanda di definizione agevolata delle liti pendenti tributarie di cui è parte. Le istanze possono essere presentate da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Rientrano nella definizione agevolata le controversie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 del DL n. 50/2017 il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali il processo, alla data di presentazione della domanda, non si sia concluso con pronuncia definitiva. La chiusura agevolata delle liti, quindi, riguarda le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione e ai ruoli. Restano, invece, escluse le liti relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile e quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente.

Il modello per l'istanza, disponibile gratuitamente in formato digitale sul sito dell'Agenzia delle Entrate, deve contenere i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado; il soggetto che, se diverso dal primo, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l’atto impugnato; l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento. L'istanza deve, poi, essere inoltrata telematicamente al Fisco, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline disponibili sul sito dell'Agenzia, entro il 2 ottobre 2017 dato che il 30 settembre cade di sabato. Entro questa data devono essere anche versati gli importi dovuti o la prima rata. Occorre, infatti, pagare gli importi spettanti all’Agenzia, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, ad eccezione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora.

Nel comunicato stampa del 21 luglio 2017 l'Amministrazione finanziaria ricorda che la definizione consente di pagare in un’unica soluzione, oppure, se l’importo netto dovuto è superiore ai duemila euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.

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