Con la circolare INPS n.115/17, l’Istituto prende in esame anche le ipotesi di rioccupazione del soggetto che percepisce la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa. In caso in cui il beneficiario dell’indennità DIS-COLL si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.
Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività. Detto reddito è pari ad € 8.000 per il parasubordinato e pari ad € 4.800 per il lavoro autonomo.
Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Per prestazioni di lavoro accessorio (voucher erogabili fino al 31.12.2017) si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di € 7.000, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a € 2.000, anche essi rivalutati annualmente.
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di € 3.000 di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
L’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di € 3.000 per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT ed il prestatore non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Per i compensi che superano detto limite e fino a € 7.000 per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 % del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il limite di € 3.000 per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto ad effettuare la comunicazione all’INPS, analogamente a quanto avviene per l’indennità NASpI.
La nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, attivabili dal 10 luglio 2017 ha individuato limiti e modalità di svolgimento delle stesse.
È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Il beneficiario della prestazione DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Nel caso di prestatori di lavoro occasionale percettori di prestazioni di sostegno del reddito l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa a dette prestazioni gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali, ma tale previsione non trova applicazione nell’ipotesi di prestatore di lavoro occasionale percettore di DIS-COLL in quanto la norma dispone che per i periodi di fruizione di detta indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.