La Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (Covip) ha risposto ad un quesito sulle posizioni nulle o incapienti e sulla risoluzione della polizza integrativa. In particolare, secondo quanto si legge su Italia Oggi del 25 luglio, è stato chiesto alla Covip di inserire nel modulo di adesione alla previdenza integrativa una specifica previsione in virtù della quale si può procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui si verificano alcune condizioni.
La Commissione ha accolto sia la proposta che prevede la risoluzione automatica nel caso in cui l'iscritto al Fondo pensione non effettui almeno un versamento entro 6 mesi dall'adesione alla polizza integrativa sia la proposta che prevede la risoluzione previo invio di informativa nel caso in cui il valore della posizione individuale diventi inferiore all’importo annuale delle spese di gestione, a seguito di interruzione dei versamenti dovuti.
Non è stata accolta, invece, la proposta di risoluzione senza rimborso delle somme residue. La Covip, in questo caso, distingue 2 ipotesi. Per i futuri iscritti ai Fondi pensione la risoluzione non potrà mai essere automatica, diversamente da quanto ipotizzato nel quesito, poiché è necessario che il soggetto nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunichi al soggetto inadempiente l’intenzione di avvalersene.
La seconda ipotesi riguarda gli attuali iscritti e prevede la possibilità di risolvere le adesioni se si tratta di posizioni nulle. In tali casi, però, è necessario trasmettere preventivamente agli iscritti interessati una diffida ad adempiere, che consenta di evitare la risoluzione del contratto effettuando un versamento preferibilmente entro 60 giorni.
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