La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 12, comma 12 septies, del Decreto Legge n.78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 nella parte in cui prevede l'applicazione di ricongiunzioni onerose nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o alternative nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 luglio 2010.
Il parere della Consulta, espresso con la sentenza n.147/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2017, n. 26 - Prima serie speciale, ha sollecitato un nuovo intervento dell'Inps che, con la circolare n.116/2017 ha chiarito che le domande di ricongiunzione "le domande di ricongiunzione presentate ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 nel periodo dall’01 luglio al 30 luglio 2010 rientrano nel regime di ricongiunzione gratuita previgente all’entrata in vigore della legge n.122/2010; quelle presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 restano a titolo oneroso".
Di conseguenza, le istanze non ancora accolte saranno considerate a titolo gratuito, mentre quelle definite secondo la norma incostituzionale dovranno essere riesaminate, a richiesta degli interessati, nel caso in cui non sia già intervenuta una sentenza negativa del diritto passata in giudicato o non sia trascorso il termine previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria.
L'Istituto ha inoltre precisato che nulla è innovato per le domande di ricongiunzione presentate, ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n.29/1979, nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti dei contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi e per quelle presentate, ai sensi dell’art.2 della medesima legge n.29/1979, per ricongiunzioni verso gestioni alternative fin dall’origine rientranti nel regime delle ricongiunzioni a titolo oneroso.
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