"È bene tener presente - precisa Braghin - che i Ced svolgono una mera attività di imputazione dati, di calcolo e di stampa. Tutto quello che invece riguarda attività di tipo valutativo e interpretativo, come ribadito più volte da circolari ministeriali, sono riservate per legge al Consulente del Lavoro, il quale, per avere un rapporto con il Ced, deve avere un mandato specifico”.
Il Ced deve, quindi, conferire mandato al professionista e comunicare i contenuti dello stesso all'Ispettorato territoriale del lavoro e al Consiglio provinciale dell'Ordine. Il Consulente del Lavoro, inoltre, si assume la responsabilità di verificare che l'attività svolta dal Centro di elaborazione dati sia legata a quella prevista dalle norme comportamentali dettate dal Consiglio nazionale dell'Ordine.
L'esperto interviene poi sul tema delle fatturazioni, affermando che “il Ced agisce solo per mandato del Consulente del Lavoro, che dovrà prima fatturare l’attività di elaborazione dei dati, calcolo e stampa e, in un secondo momento, rifatturarla al cliente, compresiva della parte consulenziale”.
Prima di concludere l'intervento l’esperto ricorda che il Consiglio provinciale dell'Ordine vigila sull'operato del Consulente del Lavoro, che a sua volta deve vigilare sull’operato del Ced. Nel caso in cui quest'ultimo non operasse secondo le norme previste, si potrebbe configurare un esercizio abusivo della professione che deve essere segnalato immediatamente.
Notizie correlate: Ced abusivi devono risarcire il Consiglio dell'Ordine - I ced tra regole e adempimenti - Caf, ced e associazioni, facciamo ordine