L’Inps, con la circolare n. 115/17 esamina la stabilizzazione ed l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio ai fini dell’accesso alla prestazione, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. L’Istituto ribadisce che, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:
- 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.
La circolare n.115/17 prende in esame i destinatari, gli esclusi, i requisiti, la figurativa per la maternità, la base di calcolo, la durata e la decadenza ed impartisce le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che - integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 - ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 7 non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.