La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia tubercolare da parte dei medici all’Inps costituisce un flusso comunicativo che non coinvolge i datori di lavoro eventualmente interessati. Pertanto, resta in carico al lavoratore l’onere di giustificare le assenze dal lavoro con le modalità e la tempistica previste dagli specifici contratti di lavoro. Lo precisa l’INPS nella circolare n. 112/17 con la quale l’Istituto esamina diritto e requisiti, decorrenza ed indennità, incompatibilità e presentazione della domanda.
In particolare, spiega l’INPS, dal 1° ottobre 2016 è stata attivata, per i medici certificatori, la modalità telematica di redazione dei certificati medici - necessari per il riconoscimento, da parte dell’Istituto, della tutela previdenziale e dei conseguenti benefici normativamente previsti - che sostituiscono i modelli cartacei ACT3 (mod. richiesta di assegno di cura o sostentamento), ACT22 (certificazione attestante la fase attiva della malattia tubercolare) e ACT37 (relazioni mensili).
Pur considerando quanto indicato nella circolare n. 147/16 in merito all’introduzione in via esclusiva (a partire dal 1° gennaio 2017) della modalità telematica, la certificazione cartacea dovrà essere, comunque, accolta in tutti i casi di impossibilità all’utilizzo del servizio telematico (anche al fine di consentire i necessari adeguamenti a carico delle strutture sanitarie coinvolte).
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