Dalle regole al recesso, dalle linee guida alla competenza delle regioni, dalla stagionalità agli extracurriculari, ecco tutte le FAQ di Cliclavoro sulla materia dei tirocini formativi.
1. La L.92/2012 interviene in materia di tirocini formativi e di orientamento?
Sì, se ne occupano i commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della L. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita”. In particolare il comma 34 prevede che: ”Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta”.
Il comma 35 prevede che: “In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta, a carico del trasgressore, l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il comma 36 prevede che: “Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
In attuazione dell’art. 1, comma 34, della L. 92/2012, in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato siglato un accordo per l’adozione delle linee guida in materia di tirocini. Tale accordo è stato sostituito dalle Linee guida del 25 maggio 2017.
2. Le linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017 sono immediatamente applicabili?
Le Linee guida 2017 contengono delle prescrizioni che le singole Regioni e Province autonome si sono impegnate a recepire nel proprio assetto normativo entro 6 mesi dalla data dell’accordo.
3. Le disposizioni della L. 92/2012 riguardano tutti i tipi di tirocinio?
Il comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012, usando l’espressione generica “tirocini formativi e di orientamento”, non opera delle distinzioni tra i diversi tipi di tirocinio.
Tuttavia, le Linee guida in materia di tirocini, adottate in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2017, non si applicano ai seguenti tipi di tirocinio:
- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;
- tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;
- tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.
Si rammenta che le previsioni delle linee guida sono diventano concretamente efficaci con l’emanazione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti normativi di propria competenza.
4. La competenza in materia di tirocini formativi e di orientamento è delle Regioni?
Sì. La pronuncia della Corte Cost. n. 287/2012 ha ribadito che la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato.