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Mercoledì, 12 Luglio 2017 12:59

Occupazione di clandestini, INL interviene

Ad oggi non risulta ancora adottato il citato decreto recante la determinazione dei criteri e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria applicata dal Giudice.

Il D.Lgs. n. 109/2012 nel dare attuazione alla direttiva 2009/52/CE concernente "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", ha apportato modifiche al T.U. immigrazione di cui al DLgs n. 286/98. L’art. 1 ha introdotto una specifica sanzione amministrativa accessoria, consistente nel pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno. Il c. 2, dell’art. 1, ha stabilito che "i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al c. 12-ter dell'articolo 22 del DLgs n. 286/98, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali" Ad oggi non risulta ancora adottato il citato decreto recante la determinazione dei criteri e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria applicata dal Giudice. Ne consegue che, secondo l’INL che risponde ad un quesito con la nota n.6152/17, sino all’emanazione del decreto la determinazione della sanzione accessoria non è quantificabile (con conseguente impossibilità di applicazione ed esecuzione). Inoltre, atteso che i proventi in questione alimentano in misura preponderante (60%) il fondo rimpatri istituito, presso il Ministero dell’interno, l’INL ritiene che debba escludersi, salvo diversa indicazione contenuta nel previsto decreto, che l’esecuzione della sanzione accessoria possa essere di competenza dell’Ispettorato.