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Martedì, 11 Luglio 2017 15:01

Voucher: consigli utili per l'utilizzo

La nuova disciplina sulle prestazione occasionali, introdotta dalla legge 96/2017, di conversione del DL 50/2017, sostituisce i vecchi voucher con il “libretto di famiglia” per le prestazioni in ambito domestico ed il “contratto di prestazione occasionale” valido per professionisti ed imprese. La Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, nell’intervista rilasciata ieri pomeriggio a RaiNews24 ha spiegato le differenze tra questi due strumenti.

Con il libretto famiglia, in particolare, "ripartiamo tornando all'antico -  ha precisato la Presidente - perché si tratta di quelle prestazioni accessorie che erano previste anche in passato" come i lavori collegati al giardinaggio, alla cura della famiglia e all’assistenza dei bambini e anziani. Per utilizzare queste prestazioni è, però, necessaria la registrazione sulla piattaforma Inps sia dei prestatori (i lavoratori) sia delle famiglie (gli utilizzatori); poiché, come precisa la Presidente "solo ed esclusivamente in questo modo l’Inps potrà pagare le prestazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quelle in cui sono state fatte". Il lavoratore, una volta iscritto sul portale dell’Inps, riceverà in via telematica dalla famiglia il compenso delle prestazioni svolte direttamente sul proprio conto corrente bancario o tramite bonifico presso gli uffici postali.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il “contratto di prestazione occasionale”. "Si tratta di una rivisitazione dell’istituto – ha precisato la Presidente - con un importante attenzione ad individuare ed eliminare quelle situazioni in cui c’era la possibilità che i voucher venissero utilizzati in modo improprio”. Ad utilizzare questo strumento saranno, infatti, “soltanto le aziende che avranno meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato”, ha ricordato la Presidente, “e nell’ambito delle attività agricole solo quelle situazioni in cui si richiederà la prestazione a ragazzi con meno di 25 anni che frequentano un corso di studi, oppure a disoccupati o percettori di indennità di sostegno al reddito”. Sono esclusi dall’utilizzo di questo istituto il settore edilizio e il settore degli appalti di servizi e opere.

In conclusione la Presidente ha ribadito che la prestazione minima è di 4 ore retribuita con 9 euro l’ora con un minimo garantito di 36 euro per giornata e che ogni prestatore non potrà ottenere oltre 2.500 euro di compenso occasionale nell’arco di un anno civile.

Guarda l'intervista

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