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Giovedì, 06 Luglio 2017 16:40

Sanzioni per omissioni o ritardi Uniemens

L’omissione, l’infedeltà delle denunce obbligatorie e la loro tardiva presentazione configurano la fattispecie dell’evasione di cui all’art.116, c.8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.L’INPS interviene con la circolare n. 106/17.

Con particolare riguardo agli effetti dell’omessa presentazione delle denunce mensili e/o periodiche ai fini della definizione della misura sanzionatoria da applicare, alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 28966/11, con la quale il Giudice di legittimità ha operato una ricostruzione del quadro normativo definito dalla legge n. 388/2000, ha fatto seguito il formarsi di un conforme orientamento giurisprudenziale in base al quale risulta che tale fattispecie continua a restare assoggettata all’applicazione delle sanzioni civili nella misura dell’evasione.

In ordine all’atteggiarsi dell’intento fraudolento, determinante alla stregua della disciplina in oggetto per la configurabilità dell’evasione, spiega l’INPS, successiva giurisprudenza di legittimità ha affermato testualmente che “l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato”.

In termini pratici, l’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell’omissione.

Ne consegue che spetta al giudice di merito “la verifica della sussistenza o meno dell’intento fraudolento” che “costituisce un tipico accertamento di fatto (…) censurabile nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” .