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Mercoledì, 05 Luglio 2017 11:50

Marittimi, Inps disciplina le indennità

Con la circolare n.105/2017 pubblicata il 3 luglio, l’Inps disciplina l’applicazione delle norme riguardanti le prestazioni in caso di malattia e invalidità per i lavoratori del settore marittimo, a seguito del passaggio della gestione pensionistica di questa categoria dall'Ipsema all'Inail all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

In particolar modo, la circolare precisa che le prestazioni di malattia non competono per gli eventi insorti dopo la data di estinzione del rapporto di lavoro anche se la malattia è iniziata nel periodo di copertura assicurativa. Di contro, è possibile indennizzare le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro anche per il periodo successivo.

Per quanto riguarda l’ordinario assegno di invalidità e le prestazioni di malattia, è possibile usufruire delle due prestazioni soltanto nel caso in cui sia presente un aggravamento o una complicanza della patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità. I trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa sono incompatibili con i compensi per attività di lavoro svolte in Italia o all'estero successivamente alla concessione della pensione. Di conseguenza, questi trattamenti risultano incompatibili anche con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, ivi compresa l’indennità di malattia, considerato che questa ha natura sostitutiva della retribuzione. L'Inps precisa, quindi, che nel caso in cui si verifichi una causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto, che poi revocherà la pensione di inabilità. La stessa viene revocata anche quando si recuperi la capacità fisica per svolgere l'attività lavorativa.

Infine, per quanto riguarda l’indennità specifica ed esclusiva dei lavoratori marittimi si fa rimando alla c.d. "Legge Focaccia", che precisa che tale indennità è riconosciuta al lavoratore marittimo che, per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo della nave. La stessa si configura come forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione e assistenza.

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