Sono state confermate, come annunciato dal Ministero dell'Economia e Finanze, le agevolazioni fiscali per gli autotrasportatori per l'anno 2017. Specificatamente, secondo quanto si legge nel comunicato stampa di oggi dell'Agenzia delle Entrate, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa è prevista, per il periodo d’imposta 2016, una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% (corrispondenti a 17,55 euro) di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).
Inoltre, è confermata la misura relativa al recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale. Le imprese di autotrasporto merci, sia per conto terzi e sia conto proprio, possono recuperare nel 2017, tramite compensazione in F24, le somme versate nel 2016 come contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. Per la compensazione in F24, anche quest’anno, si utilizza il codice tributo “6793”.
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