Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione Generale del ministero del lavoro, della quale sarà data conoscenza anche all'INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.
Con la Circolare n. 13 del 27.06.2017 il ministero del lavoro riepiloga le fasi della procedura:
1. Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con posta certificata all' indirizzo "Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it" e all'ANPAL, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
2. La documentazione di cui al punto precedente sarà oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga, sulla base delle assegnazioni effettuate con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.
Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della scrivente Direzione Generale, della quale sarà data conoscenza anche all' INPS - Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione.
3. Le decretazioni regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, onde non creare confusione contabile con altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare con quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.