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Mercoledì, 28 Giugno 2017 08:21

Somministrazione illecita e servizi alla persona

Profili di rilevanza penale permangono per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro, mentre per le ipotesi di intermediazione illecita di manodopera si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona.

È l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n.5617/17 a spiegare, a seguito di richiesta di chiarimenti, gli eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera se cooperative e società forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona.

INL conferma le indicazioni già fornite con nota prot. n. 22057/13 (anche in seguito alla depenalizzazione disposta dal D. Lgs. n. 8/16, in relazione alle sanzioni previste dall’art 18 D. Lgs. n. 276/03) sulle ragioni sistematiche e testuali che deponevano per la non configurabilità nei confronti dell’utilizzatore persona fisica/famiglia del reato di somministrazione irregolare. Si applicherà, quindi, l’ammenda pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (possibile riduzione art.16 legge n. 689/81).

Le stesse sono sintetizzabili sia nei frequenti riferimenti testuali della relativa disciplina al mondo produttivo con esclusione, evidentemente, degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie, sia in ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare il possesso e la legittimità, da parte dei soggetti che somministrano, delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell’attività di somministrazione. Pertanto, per le ipotesi di intermediazione illecita di manodopera si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore (c. 1 dell’art. 18 D. Lgs. 276/03), e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex artt. 35 e 38 D. Lgs. n. 81/15(responsabilità solidale e costituzione dl rapporto con l'utilizzatore). Per completezza, l’INL evidenzia, però che profili di rilevanza penale permangono per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro.