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Venerdì, 23 Giugno 2017 09:58

Telefoni ai dipendenti, costi non esclusi da reddito

La parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che il datore rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Agenzia Entrate interviene con la risoluzione n. 74/E/17 in risposta all' interpello, volto ad ottenere una versione attenuata del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall' articolo 51, comma 1, Tuir.

I redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, c. 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 e segg del medesimo articolo 51.

In relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, l'Amministrazione Finanziaria con circolare n. 326/97 ha ritenuto, in generale che "possano essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro anticipate dal dipendente per snellezza operativa, ad esempio per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.".

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, AE è dell'avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi (es. numero e/o durata delle telefonate, ecc.), nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, secondo AE non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.  Il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è, inoltre, dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale istaurato con il gestore telefonico.

AE in definitiva ritiene che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l'utilizzo del telefono cellulare, rilevino fiscalmente nei confronti di questi ultimi ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del TUIR.