Con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, l'Inps fornisce indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015). Nella circolare si chiarisce come all’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 proroga fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015. E’ poi all’art.32, comma 1, che si chiarisce come:
- a) non trova applicazione il contributo di licenziamento, previsto dall’art. 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- b) l’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, è ridotta alla misura del 5%;
- c) è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), ex Assicurazione Sociale per l’Impiego, fissata, dall’art. 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della legge n. 845/1978 e pari allo 0,30% della medesima retribuzione imponibile.
Nel messaggio pertanto si sottolinea come le disposizioni di cui alle lettere b) e c) modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015, fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Stante il tenore letterale della disposizione di cui alla lettera b) il predetto regime contributivo ex art. 32, comma 1, si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale. Conseguentemente, non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (ex art. 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006).
L’Istituto precisache nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, ex art. 43, comma 9, del d.lgs. n. 81/2015, i benefici (di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150/2015) si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.
Per quanto riguarda la prosecuzione del rapporto di lavoro, per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%). Chiarito, inoltre, il regime contributivo previsto dei contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente all’entrata in vigore dell’art. 32 d. lgs. n. 150/2015; oltre ad alcune precisazioni in materia di assolvimento dell’obbligo contributivo.
Infine delucidazioni in merito allo sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto” per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016. L’Istituto evidenzia che per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, in quanto la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale (ex art. 21 della legge 183/2011). Tali regimi contributivi sono, pertanto, alternativi. Dunque, il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011. Qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.
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