La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 contenente le «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha riscritto completamente l’articolo 603 bis del codice penale. “A partire dal 4 novembre 2016, data di entrata in vigore della Legge, il reato di caporalato non è solo ascritto a chi compie intermediazione di manodopera, quindi al reclutamento di personale, ma anche a chi utilizza direttamente questa manodopera in condizioni di sfruttamento o approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori” spiega Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi in un video per la web tv di Categoria. Braghin si sofferma in modo particolare sull’art. 1 della Legge 199 che elenca le quattro condizioni per le quali si configura il reato di caporalato e sulle ulteriori circostanze aggravanti.
L’esperto, inoltre, invita a fare attenzione perché con le nuove regole è colpevole di caporalato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Infine, si sofferma su sanzioni, pene e sulla confisca penale "obbligatoria e allargata" per chi commette il reato di caporalato.
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