È legittimo un licenziamento per ragioni economiche anche se contemporaneo ad un’assunzione per sostituzione. E’ quanto stabilito nella sentenza 909/2017 della Corte d’appello di Milano. Nel caso specifico, nonostante l'obbligo dell'azienda di dimostrare di non aver potuto ricollocare il dipendente licenziato e non aver assunto altri lavoratori in ruoli compatibili con il profilo di quello licenziato, è stato escluso che l'obbligo di repêchage fosse stato violato.
Secondo la Corte milanese, a seguito dell'esame dei nuovi ingressi intervenuti nei mesi vicini alla data di recesso, è esclusa la violazione del repêchage nel caso di assunzione a termine per sostituzione in quanto «la diversità di inquadramento e la differente tipologia del contratto (se a termine) non consentono di effettuare utili raffronti per concludere su una concreta possibilità di ricollocazione» del dipendente licenziato. Per i giudici la nuova risorsa è stata assunta a tempo determinato in sostituzione di un altro dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, una fattispecie ben più focalizzata e che non fa sorgere dubbi circa l' eventuale uso elusivo di una assunzione a termine (possibile primo passo per un ingresso definitivo in azienda).Orientamento che non ha precedenti nella giurisprudenza di legittimità.
La sentenza si sofferma anche sulla questione dell'efficacia del licenziamento dell'efficacia del licenziamento, ove la comunicazione di invito alla procedura di conciliazione presso la Dtl e il successivo recesso risultino firmati da un responsabile delle risorse umane privo dei necessari poteri.
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