L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/17, interviene in materia di utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite presentazione telematica degli F24 e dei relativi codici tributo. I chiarimenti tengono conto dei dubbi sollevati dalle novità introdotte dal Dl 50/17, che ha esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’amministrazione per tali operazioni.
Stanti le previgenti disposizioni, tutti i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti. L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nel corposo allegato alla risoluzione.
Come più volte affermato dai Consulenti del lavoro e come emerso dal recente Forum lavoro/fiscale 2017, tra i codici indicati non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 66/14 e dell’art. 1, c. 12 e ss., della L. n. 190/14 (c.d. “bonus Renzi”). Ciò, ovviamente, laddove la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 37, c. 49-bis, del D.L. n. 223/06.
