La chiusura del servizio radiologico di un poliambulatorio giustifica il trasferimento del lavoratore in esso occupato, questo anche se lo stesso presta assistenza ad un disabile (con permessi legge 104/92).
La Corte di Cassazione, con la sentenza 12729/2017, è intervenuta sul tema per il ricorso di una lavoratrice in merito all’illegittimità del provvedimento aziendale con il quale è stata trasferita, dal poliambulatorio presso il quale lavorava, ad un diverso presidio, per soppressione della figura di capo tecnico di radiologia.
La Corte ha ripreso l’orientamento della sentenza n. 25379/12, che ha affermato come la disposizione dell’art. 33, c.5, della legge n.104/92, vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati in funzione della tutela della persona disabile, sicché il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica di quello, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.