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Lunedì, 05 Giugno 2017 11:32

Apprendistato con lavoratori in mobilità dopo l’abrogazione

La legge n. 92/12 ha abrogato le nuove iscrizioni alle liste di mobilità e le assunzioni agevolate ai sensi degli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2017, questo non determina il venir meno del regime agevolato previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità.

L’Inps, con il messaggio n.2243/17, introduce un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori in mobilità o in disoccupazione ed istruzioni operative per Uniemens e comunicazione di assunzione. Riepiloga, inoltre, le regole per l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Il regime contributivo applicabile alle due predette fattispecie è il medesimo previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge.

Beneficiari di indennità di mobilità

Le agevolazioni di natura contributiva ed economica previste dall’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.

Gli unici profili di novità rispetto alla predetta disciplina recati dal d.lgs. n. 81/2015 con l’art. 47, commi 4 e 7, riguardano:

a.                l’utilizzo della sola tipologia dell’apprendistato professionalizzante ai fini delle assunzioni in discorso. Nella previgente disciplina potevano essere utilizzate, per le assunzioni di lavoratori in mobilità, tutte le tre forme di apprendistato previste dalla legge;

b.               la legificazione della deroga, per le assunzioni di cui si tratta, ai limiti di età previsti in via ordinaria dalle norme sull’apprendistato.

Nel periodo di durata del regime agevolato (primi 18 mesi), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante percettori di indennità di mobilità, è pari al 15,84% (10%a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista).

Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.
 

Beneficiari di trattamento di disoccupazione

I lavoratori interessati sono solo quelli beneficiari di: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). L’assunzione agevolata si riferisce anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

Nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, per i datori di lavoro con più di nove dipendenti, è pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista). Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l’aliquota complessiva è pari al 8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) per i primi 12 mesi, 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell’apprendista) per i mesi dal 13° al 24°, e 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell’apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).

Diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, non è previsto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.  

Istruzioni operative per la comunicazione di assunzioni

In attesa dell’avvio in produzione di apposita procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per i due tipi di assunzione, dovranno trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base dei due format allegati dalla circolare, alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. Funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionare nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.

L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.


TABELLE DI SINTESI PER SGRAVI ASSUNZIONI