Con il Messaggio 26 maggio 2017, n. 2178, l’Inps rivede le regole per il congedo straordinario per assistenza e cura dei soggetti disabili, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 in ordine alla determinazione del quadriennio utile per la ricerca di tredici settimane di contribuzione e della determinazione dei dodici mesi per la ricerca di trenta giornate di lavoro effettivo ai fini della NASpI.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 203/13 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c. 5, del Dlgs. n. 151/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione.
Alla luce della sentenza, afferma l’Inps, i periodi da neutralizzare devono intendersi quelli relativi a permessi e congedi che sono stati riconosciuti al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma.
Le eventuali domande per ottenere la NASpI respinte o calcolate in maniera non corretta per effetto di una inesatta applicazione della sentenza, dovranno essere riesaminate in autotutela, ove non riferite a rapporti già esauriti.
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