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Martedì, 30 Maggio 2017 13:25

Differimento dei contributi per ferie collettive

Le aziende che sospendono l’attività per ferie collettive possono presentare all’INPS la richiesta di differimento del termine di pagamento dei contributi dovuti.

La domanda va inoltrata entro il 31 maggio di ogni anno(termine confermato dall’INPS con messaggio n. 8609 del 18.05.2012).

Il termine di presentazione è ordinatorio, l’INPS ha infatti facoltà di esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di situazioni particolari.

L’INPS autorizza un unico differimento anche quando la chiusura interessa più periodi o le ferie vengono fruite a cavallo di 2 mesi. Normalmente il termine di cui viene richiesto il differimento è quello del 16 agosto relativamente ai contributi di luglio. L’importo dei contributi differito dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione.

Oltre al versamento dell’F24 il differimento interesserà anche la presentazione dell’Uniemens: nell’elemento <AltrePartiteaDebito> dovrà essere indicato il codice D100 nella Causale a Debito e valorizzato l’importo degli interessi nella Somma a Debito.

L’autorizzazione al differimento non è vincolante, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell’istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.

Come precisato dall’INPS, per “ferie collettive” si intende quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio in tutte le sue articolazioni. La normale attività lavorativa deve venir meno ed è ammessa senza che venga meno il significato di chiusura, solo la presenza di personale preposto alla manutenzione degli impianti o addetti alle lavorazioni a ciclo continuo.

La situazione di effettiva chiusura dell’azienda può essere oggetto di indagine da parte dell’Istituto.

In caso di mancato riscontro con quanto indicato dall’azienda, l’INPS provvede all’annullamento dell’autorizzazione e all’applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste nei casi di inadempienza.

Le domande di autorizzazione al differimento per ferie collettive sono presentate al Comitato provinciale dell’Istituto. In caso di mancato accoglimento, l’azienda può far ricorso al Consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso. Un tempo le domande potevano essere presentate, in nome e per conto delle aziende, da parte delle Associazioni sindacali di categoria, con obbligo di conferma della domanda da parte delle aziende stesse entro 30 giorni.

Con messaggio n. 8609 del 18.05.2012 l’INPS, richiamando la circolare 30 agosto 2011 n. 110, precisa che per la richiesta di autorizzazione al differimento deve essere utilizzato il canale telematico disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it) accessibile mediante PIN.

È disponibile anche il manuale di compilazione.

Il Ministero del Lavoro con la lettera circolare del 28 luglio 2009 prot. n. 25/I/10964, ha precisato che le imprese che sospendono la propria attività in occasione delle ferie estive potranno effettuare il calcolo della retribuzione su un orario di lavoro effettivamente prestato ma, almeno per gli ultimi giorni di luglio, potranno effettuare un calcolo solo "presuntivo" delle presenze. Ne consegue che le presenze indicate nel LUL di luglio come "presuntive" potranno essere valorizzate correttamente, effettuando i relativi conguagli, nel LUL del mese di agosto (da elaborare entro il 16 di settembre).

Il differimento operato dovrà, tuttavia, essere specificamente annotato, così come previsto in via generale dall'art. 1, comma 3, del D.M. 9 luglio 2008, nel "cedolino" di luglio.