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Venerdì, 26 Maggio 2017 09:58

Sisma Abruzzo: sospensione ritenute Irpef

Con il messaggio n. 2155/2017, pubblicato il 25 maggio, l’Inps interviene sulla sospensione delle ritenute IRPEF in favore dei soggetti residenti nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. La sospensione, attivabile su istanza telematica dell’interessato utilizzando il modello aggiornato fornito in allegato, può essere ammessa fino al 31 dicembre 2017. I relativi tributi, invece,  potranno essere versati a rate a partire da febbraio 2018.

Nel modello i soggetti interessati dovranno dichiarare di avere avuto, alla data del 18 gennaio 2017, la residenza nel territorio di uno dei Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo elencati nello stesso messaggio Inps.

La sospensione verrà effettuata -si legge nel messaggio-  previa istruttoria delle istanze presentate, con le seguenti modalità:
•    a favore del soggetto richiedente direttamente sulla prestazione ovvero su ciascuna prestazione (nel caso di plurititolarità), assoggettata a ritenute IRPEF, di cui lo stesso risulti titolare;
•    a decorrere dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto interessato e fino al mese di dicembre 2017.
 
In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa - secondo cui “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato” - al fine di garantire l’efficacia dell’agevolazione normativa, le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari ma non ancora versate all’Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

In tale contesto si precisa infine che il predetto art. 43 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto ai fini della ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni che i soggetti beneficiari possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

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