Dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 23/05, arrivano tutti i chiarimenti sui regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Inoltre, descritte in maniera dettagliata le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi in vigore per alcune tipologie di lavoratori: impatriati, controesodati, lavoro dipendente e autonomo per attività di ricerca e docenza, etc.
Dal 1° gennaio 2017, infatti, per i lavoratori impatriati, ossia coloro che in possesso di specifici requisiti trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa, sono previsti regimi di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente che è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare del Fisco illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare sui requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.Tassazione agevolata anche per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap. L’agevolazione si applica – se in presenza di specifici requisiti - a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, purché permanga la residenza fiscale in Italia. Ma anche i lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”), possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. Questi ultimi possono infatti optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020.
Per concludere, la circolare fornisce ulteriori informazioni sul nuovo regime fiscale per incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24bis del Tuir, che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia (e che può essere estesa anche a favore di uno o più familiari) di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione.
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