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Mercoledì, 24 Maggio 2017 08:35

Lavoratori impatriati: dal Fisco i regimi agevolativi

Dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 23/05, arrivano tutti i chiarimenti sui regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Inoltre, descritte in maniera dettagliata le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi in vigore per alcune tipologie di lavoratori: impatriati, controesodati, lavoro dipendente e autonomo per attività di ricerca e docenza, etc.

Dal 1° gennaio 2017, infatti, per i lavoratori impatriati, ossia coloro che in possesso di specifici  requisiti trasferiscono la  propria residenza  fiscale in  Italia per svolgervi un’attività lavorativa, sono previsti regimi di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente che è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare del Fisco illustra tutti i dettagli in  merito alle novità introdotte  nel  regime, in particolare  sui requisiti richiesti  per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente  semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in  posizione di  distacco, a  partire  dal  periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.Tassazione agevolata anche per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza  e ricerca  che  concorrono alla  formazione   del reddito complessivo  nella misura del 10% e sono esclusi  dal  valore  della  produzione  netta  ai fini Irap. L’agevolazione si applica – se in presenza di specifici requisiti - a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il  ricercatore  diviene  fiscalmente  residente nel  territorio dello Stato  e  nei  tre periodi di imposta successivi, purché permanga la residenza fiscale in Italia. Ma anche i lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”), possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o  d’impresa  avviate  in  Italia. Questi ultimi possono infatti optare  per  l’applicazione  del regime  degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei  redditi, prodotti  in  Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020.

Per concludere, la circolare fornisce ulteriori informazioni sul nuovo regime fiscale per incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si  tratta  di una  misura, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24bis del Tuir, che consente alle persone  fisiche  che  intendono  spostare la  loro residenza  fiscale in  Italia (e che può essere estesa anche a favore di uno o più familiari) di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui  redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura  di  100  mila  euro  per  ciascun  periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione.

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