Il manuale edito dalla Direzione regionale INPS Friuli Venezia Giulia esamina le ipotesi in cui il TFR è erogato dall’INPS, in quanto il datore di lavoro non è in condizione di provvedere:
1) TFR maturato prima del 01/01/2007 e dopo il 01/01/2007 per le sole aziende con meno di 50 dipendenti, con intervento del Fondo di Garanzia di cui alla Legge n. 297/82, purché l’Azienda si trovi in stato di insolvenza;
2) TFR destinato a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi (e cioè alla Previdenza complementare), con intervento del Fondo di Garanzia per la Previdenza Complementaredi cui al D. Lgs. 80/92, qualora l’Azienda non abbia effettuato i versamenti ai fondi di previdenza complementare e si trovi in stato di insolvenza. In tal caso il Fondo di Garanzia eroga i contributi non al lavoratore ma direttamente al Fondo di Previdenza Complementare;
3) TFR maturato dopo il 01/01/2007 per le Aziende con almeno 50 dipendenti, con intervento del Fondo di Tesoreria e pagamento diretto da parte dell’INPS per incapienza dei contributi dovuti dai datori di lavoro al Fondo e all’INPS, nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione. In tal caso non è richiesto lo stato d’insolvenza, condizione indispensabile per l’intervento dei primi due Fondi di garanzia.