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Martedì, 16 Maggio 2017 13:25

Riforma del terzo settore ed imprese sociali

La riforma del terzo settore si concretizza dopo l'approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì 12 maggio, di tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

In particolare, con l'introduzione di un Codice del terzo settore, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato tra i giovani, con apposite iniziative da avviare nel mondo della formazione, anche attraverso il contributo di associazioni ed enti che operano per la sensibilizzazione di questo settore. Il codice, nell'individuare gli enti appartenenti al terzo settore, ne definisce le attività. Si tratta principalmente di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Con questa riforma gli enti saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale ed i compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e associati. Viene, inoltre, decretato il diritto dei lavoratori del terzo settore ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, introducendo un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Viene, poi, istituto il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere a benefici a loro riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Per quanto riguarda, invece, la revisione della disciplina in materia di impresa sociale il CdM ha stabilito, tramite apposito decreto, che possono acquisire la qualifica di "impresa sociale" tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento di lavoratori svantaggiati, disabili o soggetti senza fissa dimora interessati alle loro attività. Rientrano tra le attività di impresa sociale le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Anche per le imprese sociali viene previsto un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

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