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Lunedì, 15 Maggio 2017 11:48

Inps detta le modifiche al SIA

Con circolare n. 86 del 12 maggio 2017 l'Inps fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche intervenute sulla disciplina del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), a seguito dell’entrata in vigore del  Decreto del 16 marzo del 2017, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il nuovo decreto, infatti, amplia la platea dei potenziali beneficiari della misura, modificando alcune previsioni del Decreto 2016. Nella circolare, oltre alle modifiche dei requisiti d'accesso, le modifiche relative all'importo della misura, la durata del beneficio pari a 12 mesi, come sottoscrivere il progetto personalizzato e la modalità di gestione delle domande respinte in applicazione del decreto 2016.

L'Istituto informa anche che in virtù del mutato quadro normativo, e di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è provveduto ad aggiornare il modulo di domanda per il SIA (presente nell'allegato 2 alla circolare). Si specifica che con successivo messaggio verranno comunicate le modifiche procedurali, volte ad adeguare al Decreto 2017 l’istruttoria e la gestione delle domande nuove  e di quelle in corso.

Per concludere, la circolare sottolinea che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata data attuazione alla norma di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punto i), del Decreto 2016 che prevende che, nel corso del periodo di erogazione del beneficio, debbano essere comunicate all’Inps tutte le eventuali variazioni della situazione lavorativa e reddituale dei componenti il nucleo familiare, rispetto a quanto rilevato nella dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda per il SIA. 

A tal fine, dovrà essere utilizzato l’allegato modello SIA-com (allegato 3), che dovrà essere compilato entro 30 giorni dall’inizio della attività lavorativa, con l’indicazione del reddito annuo previsto. Il SIA –com dovrà essere presentato anche in caso di variazione del predetto reddito previsto. Analogamente, tale modello dovrà essere utilizzato all’atto della richiesta del beneficio, qualora uno o più componenti del nucleo stiano percependo redditi da lavoro che non siano, tuttavia, stati valorizzati nell’attestazione ISEE in corso di validità al momento della domanda. La comunicazione all’Inps del reddito annuo previsto, attraverso il modello SIA – com, verrà utilizzata  ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno (valore attestazione ISEE inferiore o uguale a euro 3.000).

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