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Giovedì, 11 Maggio 2017 17:49

Comunicazione licenziamenti collettivi cessazione attività

E' essenziale e non può essere derogato, anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell' attività aziendale, il termine di 7 giorni per l'invio della comunicazione finale sull' applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori nell'ambito di una procedura di riduzione del personale, prevista dall' articolo 4, comma 9, della legge 223/1991 (come riformulato dall' articolo 1, comma 44, della legge 92/2012).

E' proprio la Cassazione, con sentenza 11404/2017, che stabilisce errata e da respingere la tesi per cui in presenza di una procedura di licenziamento collettivo, giustificata con la chiusura totale dell' attività aziendale, si possa ritenere non vincolante il termine di 7 giorni, sul rilievo che, in tal caso, si produce l' azzeramento dell'intero organico e, quindi, non esisterebbe alcuna esigenza di verifica d'applicazione dei criteri di scelta. Una tesi rigettata dalla Suprema Corte. La Cassazione ha poi sottolineato che il rispetto del termine per l' invio della comunicazione scritta non può essere derogato, mantenendo, anche in ipotesi di chiusura dell' attività aziendale, la funzione di essenziale controllo sindacale sulla effettività delle ragioni poste a fondamento dei licenziamenti collettivi.

Le motivazioni della sentenza sono state riportate nell'articolo di Norme e Tributi de "Il Sole24Ore". Articolo che tutti i Consulenti del lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro potranno consultare e approfondire accedendo al servizio di rassegna stampa nazionale messo a loro disposizione.