È illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente se le assenze sono determinate da stati morbosi connessi all’invalidità e dovuti a mansioni non adeguate.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n.9395 del 12 aprile 2017, nella quale specifica che il datore di lavoro ha l’obbligo di adibire il lavoratore disabile a mansioni compatibili con lo stato di minorazione (art. 10, co. 2, legge n. 68 del 1999), in modo da tutelarne l’integrità fisica e morale. Ne consegue che le assenze derivanti dalla adibizione ad attività non confacenti con la condizione di disabilità del dipendente non sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto.
Nel caso esaminato, peraltro, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento nei confronti del soggetto affetto da patologia retinica e adibito a mansioni di magazziniere. Èrisultato, infatti, che gli sforzi fisici conseguenti ai compiti assegnati non avevano determinato alcun aggravamento della patologia, essendo gli episodi morbosi estranei allo stato di invalidità.
Notizie correlate: I requisiti dimensionali nei licenziamenti collettivi - Illegittimo il licenziamento del dipendente che denuncia il datore - Cassazione, massima tutela per contestazione disciplinare tardiva