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Mercoledì, 26 Aprile 2017 10:40

Indispensabile per i Ced l’assistenza dei CdL

In nessun caso i Centri di elaborazione dati possono operare in materia di lavoro o previdenza dei lavoratori senza l’assistenza di un Consulente del Lavoro o di un altro professionista autorizzato dalla legge 12/1979. La precisazione, già evidenziata dal Consiglio nazionale dell’Ordine, giunge dalle pagine de “L’esperto risponde” de Il Sole 24 Ore, in risposta ad un quesito inerente l’attività svolta dai CED. In particolare vengono chieste ulteriori spiegazioni alla risposte fornite il 20 marzo 2017 sulle competenze dei tributaristi e dei commercialisti di una Srl, nelle quali si precisava che l’attività riguardante il prospetto paga è di pertinenza esclusiva del professionista iscritto all’albo professionale mentre le attività di calcolo e stampa dei cedolini paga possono essere oggetto dell’attività di impresa svolta anche dai Ced.

Nell’ultima risposta al quesito si precisa che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti possono essere assunti solo dai Consulenti del lavoro mentre i Ced disciplinati dall’art. 1 comma 5, della legge 12/79 devono essere assistiti dai Consulenti del lavoro o da professionisti ex art. 1.      

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