L'Inps torna sul tema del congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti, previsto dalla legge 92/2012, dopo la pubblicazione del messaggio Hermes n.828 del 24 febbraio scorso. Nella precedente comunicazione l'Istituto aveva precisato che il congedo facoltativo per i padri non era stato prorogato per l’anno 2017 e pertanto non poteva essere fruito o indennizzato.
Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 l'Inps chiarisce che l'impossibilità di fruire per quest'anno del congedo facoltativo si riferisce ai soli eventi avvenuti nell'anno 2017. Di conseguenza, "il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi del 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
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