Un' azienda privata è soggetta al regime di solidarietà del committente con l'appaltatore relativamente a retribuzioni e contributi previdenziali dovuti da quest' ultimo ai suoi dipendenti anche se applica il Codice degli appalti per l'aggiudicazione e la stipula dei servizi. Tale normativa non cambia l'ambito di applicazione della responsabilità solidale, non estensibile per legge ai soli soggetti aventi la qualifica di pubblica amministrazione in base al Testo Unico sul pubblico impiego.
A confermarlo la sentenza 8959/2017 della Corte di Cassazione, depositata giovedì 6 aprile 2017, inerente una grande società di trasporti di proprietà pubblica e con struttura giuridica privata che aveva affidato in appalto il servizio di pulizia. Nel caso in esame, un dipendente dell’appaltatore ha chiamato in causa la società di trasporti per vedersi corrisposti retribuzione e Tfr non pagati dal suo datore di lavoro.
In primo grado il giudice ha accolto le richieste del lavoratore mentre la Corte d'appello aveva ritenuto che la responsabilità solidale prevista dall' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 non era applicabile agli appalti pubblici. Il dipendente ha così presentato ricorso in Cassazione che ha accolto l'appello del lavoratore, cassando la decisione di secondo grado e rinviando alla Corte d'appello per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione.
Maggiori dettagli sulle motivazioni della sentenza della Cassazione sono oggi disponibili a pagina 39 di Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore. Articolo che potrete leggere e approfondire consultando il servizio quotidiano di rassegna stampa nazionale riservato ai Consulenti del Lavoro iscritti al portale della Fondazione UniversoLavoro.
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