Il licenziamento collettivo, regolamentato dalla legge 223/1991, può essere applicato solo se rispettati determinati requisiti. Tra questi il fattore dimensionale della forza lavoro dell’azienda, così come illustrato da Pasquale Staropoli, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in questo video per la web tv di Categoria. L’art. 24 della legge 223/1991 fissa il requisito dimensionale nell’occupazione di più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, inclusione che si deve alle legge europea 2013-bis (legge 161/2014).
Ma è bene sottolineare - specifica l'esperto - come il calcolo dell’organico aziendale stabilito dal citato articolo non riguarda la forza lavoro valutata nel momento d’inizio della procedura né alla fine quando si dispongono i licenziamenti, ma all’ordinaria organizzazione aziendale e, quindi, ad una sorta di media occupazionale dell’azienda.
Nel procedere al computo di tale media Staropoli illustra i tentativi della giurisprudenza di stabilire a quale arco temporale fare riferimento: una giurisprudenza più risalente stabiliva tale arco in 1 anno, mentre quella più recente e sostanzialmente più applicata in 6 mesi. Periodo, quest’ultimo, che aveva avuto l’avvallo ministeriale con circolare apposita e che si riteneva fondato da un dato normativo rappresentato dall’art. 1 della legge 223/1991. La normativa, tuttavia, è stata oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni: con il decreto 148/ 2015 è stato abrogato l’articolo 1 della citata legge 223/1991 ed è sorta, nuovamente, la necessità di stabilire l’arco temporale al quale fare riferimento per determinare l’occupazione media. Necessità che è stata colmata con l'articolo 27 del decreto 81/2015.
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