I contributi per i lavoratori domestici si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
- dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio per il quarto trimestre.
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato a trimestre ultimato entro il termine indicato sopra. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS. Quando cessa il rapporto di lavoro il versamento va effettuato entro 10 giorni dalla risoluzione del rapporto.
L’INPS invia a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi per i trimestri in scadenza. I tipi di comunicazioni cartacee che presentano in allegato tali bollettini sono di due tipi: la comunicazione di accoglimento della richiesta d’iscrizione del rapporto di lavoro e la comunicazione di rinnovo. La comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione del rapporto di lavoro costituisce la conferma dell’avvenuta attivazione dello stesso e viene inviata all’indirizzo di residenza del datore di lavoro. La comunicazione di rinnovo, che ha lo scopo di ricordare le scadenze di pagamento quantificando i contributi da versare, è inviata a tutti i datori con rapporti di lavoro attivi che non hanno disabilitato il servizio.
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