Con la circolare n. 65/17 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, sono state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art.6, del D.L. n. 510/96 a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016.
Le imprese ammesse devono farne richiesta all'INPS e avranno tempo fino al 16 giugno per recuperare il bonus.
Con la circolare n. 153/14, l’INPS ha già illustrato le principali novità introdotte dal DL n. 34/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/14, alla disciplina dettata dall’articolo 6, del DL 510/96 (L. 608/96) in materia di sgravi contributivi afferenti ai contratti di solidarietà (Cds) difensivi accompagnati da CIGS.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione " 1W " che assume il più ampio significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996 ai sensi del DI 14 settembre 2015, n. 17981".