Nuove precisazioni per le imprese ed i cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.8/2017, interviene sulle misure di sostegno al reddito da applicare nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria secondo quanto previsto dalla convenzione siglata con i presidenti regionali ed il Mef.
Il Ministero guidato da Giuliano Poletti chiarisce, al punto 2 del documento, il rapporto tra gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e le misure previste dall’articolo 45 del decreto legge n.189/2016 e, al punto 3, l'ambito di applicazione dell'indennità da concedere.
"In sostanza - si legge nella circolare - ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime (tutti gli istituti previsti nel D. Lgs 148/2015 quali CIGO, CIGS e Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del suddetto decreto legislativo), per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189". Quindi, l'indennità prevista per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui non ci siano i presupposti per le misure previste dal dlgs n.148/2015, si applicano anche ai lavoratori privati dipendenti di aziende che operano nei Comuni interessati dal sisma, impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa, anche in parte. Viene riconosciuta, invece, una somma "una tantum" in favore di imprenditori, lavoratori autonomi e collaboratori che abbiano sospeso le attività a causa del terremoto.
Al punto 4 della circolare, invece, si precisa che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Pagina speciale sisma Centro Italia
Notizie correlate: Sisma centro Italia, indennità maternità gestione separata anche senza regolarità - Crisi non complessa 124 milioni disponibili
