Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 61/2017, ha dichiarato inapplicabile l’obbligo assicurativo all’Inail per i professionisti di uno studio associato, definendo una “irragionevole forzatura” il tentativo dell’Istituto di assimilare un’associazione tra professionisti ad una società di fatto.
La sentenza, anticipata a pagina 35 del quotidiano Italia Oggi, chiarisce il motivo secondo cui una entità associativa non può essere equiparata ad una società: lo studio associato, infatti, non è un soggetto giuridico autonomo rispetto agli associati, ma una modalità di esercizio della professione. Inoltre, i professionisti associati non rientrano nella tutela assicurativa obbligatoria prevista dal dlgs n.38/2000.
Per conoscere come i giudici di Parma siano giunti ed abbiano motivato questo verdetto è possibile consultare l’articolo completo del quotidiano nel servizio di rassegna stampa nazionale quotidiana disponibile per gli iscritti al sito di Fondazione UniversoLavoro.
Notizie correlate: Inail, denunce infortuni lavoratrici 16 tra 2011 e 2015 - Lavori di pubblica utilita inail adegua polizza volontari - Autoliquidazione Inail, cosa e quando