Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, integrazione del contenuto della circolare n. 39/17.
Con riferimento alla circolare INPS n. 39/17, a seguito di ulteriori approfondimenti e al fine di chiarire la portata applicativa, i paragrafi 1. e 2. sono stati riformulati dall’Istitutocon la circolare n.61/17.
L’Istituto ha chiarito che il beneficio è concesso per evento (gravidanza, parto o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato, mentre il testo precedente prevedeva che per ogni evento spettasse un unico premio, a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
Nulla si dice, nemmeno in questa circolare, sul diritto al premio per le madri in possesso di PDS per motivi di lavoro non di lungo periodo.
1. Requisiti generali
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/14 (art. 1, comma 125):
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (circolare INPS 214/16).
2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
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