Per l’omesso versamento di ritenute il pagamento è possibile fino alla definizione della sentenza
Per i reati di omesso versamento delle ritenute (il cui procedimento era in corso al 22 ottobre 2015), il pagamento integrale dell’imposta ai fini della non punibilità può avvenire fino al momento in cui la sentenza non diventa definitiva e non sino all’apertura del dibattimento. La Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 11417/17, conferma l’orientamento.
I giudici, richiamando la sentenza di Cassazione n. 40314/16, hanno precisato che in tema di reati tributari, la suddetta causa di non punibilità è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DLgs n.158/15, anche per le ipotesi in cui era già aperto il dibattimento. In applicazione del principio di uguaglianza, infatti, l’imputato va considerato nelle medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva e pertanto il pagamento deve assumere la stessa valenza sia se avvenga prima dell’apertura del dibattimento sia nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, purché prima del giudicato.