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Venerdì, 10 Marzo 2017 15:51

Inps: istruzioni per la compilazione del modello Uniemens

L’Inps, con il messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, fornisce alcune istruzioni per la compilazione del modello Uniemens ed in particolare in merito alle modalità per la compilazione dell’elemento obbligatorio "Forza Aziendale". In tale campo deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti - compresi quelli non retribuiti - a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno. Qui - continua l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - non devono essere indicati, invece, i lavoratori autonomi.
Particolare attenzione e indicazioni più dettagliate sono state poi fornite per i lavoratori autonomi dello sport e dello spettacolo. Infatti, nonostante nel settore dello spettacolo il lavoratore autonomo sia, per previsione legislativa e prassi costante, considerato alla stregua del lavoratore subordinato (circolare n. 154/2014), tale equiparazione, prevista in riferimento alle disposizioni applicabili per il calcolo dei contributi previdenziali, non può essere estesa in relazione all’inserimento degli stessi nel computo della media occupazionale. Il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale si riferisce, infatti, soltanto ai soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato  e, nell’ambito delle singole tipologie contrattuali, la legge stabilisce specifici criteri di computo (es. part-time, tempo determinato).

Analoga disciplina riguarda anche i lavoratori sportivi professionisti, assicurati all’Inps a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata del rapporto di lavoro. Con riferimento al lavoratore intermittente, invece, il messaggio Inps fa presente che sono previste determinate modalità di computo così come previsto dall'articolo 18 del D.lgs 81/2015. Si chiarisce anche che, ai fini della corretta compilazione, sono da escludere dall'elemento "Forza Aziendale" i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito e i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter 1, della L. n. 92/2012.

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