Minori non accompagnati: approvate le nuove Linee Guida sui pareri per la conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento dei 18 anni
L’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/98, prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato il 24 febbraio 2017 con il Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017, le nuove "Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, c. 1 bis del D.lgs. n. 286/98)".
Le Linee Guida mirano a uniformare sul territorio nazionale l'attuazione dell'art. 32, comma 1 bis del D.lgs. 286/98, in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno dei Minori Non Accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.
Al contempo, le Linee Guida offrono indicazioni più chiare ed esplicative ai soggetti coinvolti nel procedimento relativo al rilascio del parere. In particolare, sono forniti chiarimenti e indicazioni sui termini e sulle modalità di richiesta e di rilascio del parere, nonché sui casi in cui il parere non deve essere chiesto.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti "Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione", approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.