Ecco il modello da presentare per ricevere la notifica degli atti da parte delle Entrate con posta elettronica certificata per coloro che non sono obbligati ad avere una Pec. La richiesta dovrà essere presentata in via telematica direttamente dal contribuente abilitato a Fisconline o Entratel utilizzando l'apposito software. L’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell'Agenzia costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
L’art. 7-quater del d.l. n. 193/16 (decreto fiscale) ha introdotto il settimo comma all’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo la facoltà della notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ovvero comunicato dai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC. A tal fine, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti all’indirizzo PEC di cui è intestatario egli stesso o uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oppure il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto dell’interessato.
Non possono comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata:
• gli eredi per conto del contribuente deceduto;
• il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.
Il modello può essere utilizzato dai contribuenti persone fisiche non obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC. Il modello può essere utilizzato anche dai soggetti italiani non residenti iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ovvero dai soggetti stranieri non residenti. Può essere altresì utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di indirizzo PEC (ad esempio fondazioni, condomini, associazioni, enti non commerciali ecc.). La richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente abilitato a Fisconline o Entratel.
omissis...
Nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Precedenti notizie: Pec del fisco unico canale da luglio 2017 per le notifiche